Mobilità solo dopo 5 anni di permanenza nella sede di assegnazione

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mobilità cinque anni di permanenza

L’Amministrazione informa che a partire dalla prossima mobilità, verrà applicato l’art. 6 del D.Lgs 217/2005 come modificato dal D.Lgs 127/2018 che prevede che “il periodo minimo di permanenza dei Vigili del Fuoco nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni”

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