L’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 stabilisce con assoluta chiarezza che, ai fini
degli ordinamenti, delle carriere, del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e
previdenziale, è riconosciuta la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.
Non si tratta di una specificità generica; la norma la collega espressamente alla peculiarità dei
compiti, agli obblighi, alle limitazioni personali, ai peculiari requisiti di efficienza operativa e ai
correlati impieghi in attività usuranti. È proprio qui che emerge una contraddizione che la politica non
può più ignorare.
La legge riconosce la specificità. Il sistema previdenziale continua a comportarsi come se non
esistesse.
Di seguito l’intera nota: