Come noto, l’articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir),
introdotto dall’articolo 1, comma 81, della legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025) prevede che nor concorrono a formare il reddito da lavoro dipendete i rimborsi di pagamenti eseguiti dal personale inviato in missione con versamento bancario o postale ovvero con mezzi diversi dal contante (es. carte di debito e di credito) per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Introduce pertanto l’obbligo di tracciabilità delle spese di cui trattasi ai fini della esenzione fiscale dei pertinenti rimborsi.
L’articolo 14, comma 2, del provvedimento in oggetto interviene a modificare il
suindicato comma del Tuir per escludere dal relativo campo di applicazione a decorrere dal 1°
gennaio 2025, tra gli altri, i componenti del Corpo nazionale.
Pertanto, dalla suddetta decorrenza, l’esenzione fiscale dei rimborsi di spese per vitto,
alloggio,
viaggio
trasporto sostenute dalle unità del Corpo inviate in trasferta opera
indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate.
TracciablitA__sepse_traferta_-_Nota_DCPAEF Allegato_1 m_it.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE(E).0013180.09-06-2026