Si informa che l’art. 27, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in
legge 24 aprile 2026, n.54, ha previsto a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, anche
superstiti, il riconoscimento di “permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore
annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione
del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni,
finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del
terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza”.
Permessi_orari_a_recuper_delle_vittime_del_dovere_e_familiari