Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Circolare INPS 68/2022

Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
INDICE
1. Premessa
2. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
inferiore a 18 anni
3. Modalità applicative
4. Gestione del contenzioso giurisdizionale
5. Gestione dei ricorsi amministrativi
1. Premessa
Con le circolari n. 107 e n. 199 del 2021 sono stati forniti i criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni, liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Aeronautica, Marina, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) destinatario dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Nello specifico è stato precisato che, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla predetta data.

Con riferimento alla particolare disciplina pensionistica prevista per il personale militare (comparto difesa e per alcune figure a esso equiparato), si richiama l’articolo 61 del D.P.R. n.
1092/1973 che estende l’applicabilità di detta normativa al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.

Per effetto di quanto sopra, l’equiparazione delle norme pensionistiche del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato alle norme
previste per le corrispondenti categorie dei militari comporta, anche alla luce della consolidata giurisprudenza, l’estensione della particolare disciplina di cui all’articolo 54, primo comma, con
conseguente riconoscimento, per la determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico nei confronti di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva
inferiore a 18 anni, dell’aliquota di rendimento annua del 2,44%.

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione dell’articolo 54 del
D.P.R. n. 1092/1973, per effetto del rinvio previsto dall’articolo 61 del medesimo decreto, con riferimento ai criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi
dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato con anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 inferiore a 18 anni.

2. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni Con riferimento al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.

Si precisa che tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
3. Modalità applicative
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44%
per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra
descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi
legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi
anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.

4. Gestione del contenzioso giurisdizionale
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari ai sensi dell’articolo 61 del
D.P.R. n. 1092/1973, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione
quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.

I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti
in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.

5. Gestione dei ricorsi amministrativi
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si
rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a
ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.

Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle Strutture territoriali e delle Direzioni regionali predisporre gli atti di competenza, dando atto
dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.

In relazione, invece, ai ricorsi che risultano già inoltrati all’Ufficio di segreteria degli Organi Collegiali e con riferimento ai quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno darne opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e modificato con delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione n. 404 del 14 novembre 2006.

INPS_Circ_68_del_14-06-2022 2,44 vvf