MOBILITÀ PERSONALE SPECIALISTA NAUTICO

nautico

Roma 24 marzo 2022. UIL PA VVF, prioritario soddisfare aspettative di mobilità del personale specialista nautico.

Poiché ai sensi dell’articolo 14 -bis del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al fine di garantire la continuità del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina può essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attività specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza; si chiede, a tal proposito, di applicare la medesima disposizione al fine di consentire al personale in oggetto, penalizzato dal combinato disposto dell’articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il soddisfacimento delle legittime aspettative di mobilità che, nello specifico, convergono con le esigenze di continuità del dispositivo di soccorso.

La scrivente è perfettamente consapevole del fatto che i bandi di concorso per Capi Squadra e per Ispettori per il personale specialista, potrebbe portare ad una naturale soluzione della problematica, si ritiene tuttavia necessario procedere ad una soluzione percorribile che riduca i tempi di attuazione.