EDUCARE E NON PUNIRE! CORREGGERE E NON REPRIMERE! RESOCONTO RIUNIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

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Resoconto dell’intervento della UIL PA VVF nel corso della riunione sul regolamento di disciplina: Educare e non punire! Correggere e non reprimere!
Per la UIL PA VVF il regolamento di disciplina deve essere uno strumento correttivo e non repressivo, educativo e non punitivo,           pertanto serve il massimo equilibrio, non soltanto adottando gli opportuni interventi per evitare l’avvio di procedimenti disciplinari di rappresaglia, ma soprattutto assicurando la salvaguardia del diritto ad ottenere uno scrupoloso accertamento dei fatti contestati sia in fase di istruttoria che di contestazione non solo dal punto di vista dell’accusa, ma tenendo conto della personalità, dei precedenti, della condotta di vita e di servizio, nonché le ragioni che abbiano indotto il medesimo a tenere un simile comportamento, occorre a tal proposito che il grado di disservizio, l’intensità del pericolo o il danno recato all’immagine dell’amministrazione siano dimostrati con certezza e scrupolosità, ovvero la necessità di indicare le attenuanti ed ogni eventuale elemento di discolpa, prevedendo l’ipotesi di difetto d’istruttoria. Occorre in ragione di ciò, prevenire ogni forma di automatismo sanzionatorio o ingiustificata tendenza livellatrice.

 

Abbiamo ritenuto necessaria la previsione dell’istanza di riesame, ovvero la riapertura del procedimento disciplinare nel caso in cui emergano nuove prove o elementi di discolpa o che possano determinare l’annullamento della sanzione o una sanzione di minore gravità.

 

Per la UIL PA VVF si deve prevedere la possibilità del ricorso ad una commissione interna, prima del ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica in quanto particolarmente onerosi, che veda la partecipazione attiva delle organizzazioni sindacali e di personale di pari ruolo o qualifica del personale oggetto del provvedimento disciplinare.

 

Entrando più nello specifico del testo l’articolo 4 comma 3 va revisionato nella parte in cui non riconosce agli allievi il diritto alla difesa.

 

All’articolo 5 abbiamo evidenziato la necessità di stabilire il soggetto a cui deve essere indirizzata l’istanza di ricusazione presentata dal dipendente.

Abbiamo inoltre ritenuto che vada abrogata la sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare in quanto immotivatamente penalizzante, non essendo chiare le ragioni di salvaguardia derivanti da un simile e così grave provvedimento.

Anche l’articolo 15 comma 3 va modificato nel senso che la sospensione può essere adottata nel caso in cui il procedimento penale abbia determinato la restrizione della libertà e non che comporti, in quanto tutti i procedimenti penali possono comportare la suddetta restrizione, eliminando la frase “o comunque per fatti tali che comportino, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi degli articoli 12 e 13”, in quanto il lavoratore non può essere penalizzato in assenza di certezze nelle responsabilità.

Invieremo all’Amministrazione documento delle ulteriori modifiche proposte dalla UIL PA VVF al testo del regolamento.

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