INFORMATIVA CONCERNENTE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VF PRESSO LA SOUP DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla missiva a firma della S.V. , prot. n. 24404 del 18.06.2021 e alla relativa nota allegata prot. n. 24326 del 17.06.2021, afferente l’oggetto, non possono non fare rilevare preliminarmente che nessuna nota riguardante la tematica in questione è stata trasmessa precedentemente a queste OO.SS..

Pertanto, l’affermazione riportata dalla S.V. nella stessa missiva (“ ….. facendo seguito alla precedente nota inerente l’oggetto ………..”) è del tutto gratuita e comunque priva di fondamento.

La nota prot. n. 23869 del 15.06.2021, con la quale la S.V. ha disposto l’attivazione del servizio VF presso la SOUP del Corpo Forestale della Regione Siciliana, non è stata preceduta da alcuna informativa sindacale in violazione dei Decreti del Presidente della Repubblica 7.05.2008, inerenti il sistema di partecipazione sindacale (art. 15 direttivi e dirigenti – art. 33 non direttivi e non dirigenti).

La FP CGIL e la UIL PA, riconfermano, pertanto, in toto la nota sindacale del 17.06.2021, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Ritengono, comunque, necessario rimarcare che, con tale provvedimento, si concretizza la variazione dell’orario di lavoro ordinario dei Funzionari Direttivi e degli Ispettori, con un palese superamento del limite giornaliero e settimanale della prestazione lavorativa, atteso che gli stessi dipendenti, ad esclusione di quelli che prestano servizio presso i Comandi metropolitani, espletano orario di lavoro con articolazione giornaliera (artt. 23, 24 e 30 del CCNLI sottoscritto in data 24.05.2000 – artt. 2 art. 3 comma 5 del DPR 7.5.2008 direttivi e dirigenti – artt. 7 e 8 del DPR 7.5.2008 – non direttivi e non dirigenti – art. 26 comma comma 2 del DPR n. 64/12).

 

Entrando nel merito dei contenuti della missiva di cui alle premesse (nota prot. n. 24404 del 18.06.2021), queste OO.SS. CGIL e UIL PA, fanno presente che per quanto attiene, il ricorso al lavoro straordinario, al fine della remunerazione delle giornate festive, specificato nella nota allegata prot. 24326 del 17.06.2021, tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

Il lavoro straordinario, attuabile esclusivamente con il consenso dei lavoratori e non con l’emanazione di atti impositivi, non essendo legato a stati emergenziali, deve infatti essere limitato alle ipotesi della sopravvenienza di situazioni di carattere eccezionali, straordinarie, le sole che, in quanto imprevedibili ed insuscettibili di essere programmate dall’Amministrazione, possono giustificare la richiesta di esecuzione di prestazioni di lavoro ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle dovute nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito.

Va sottolineato al riguardo che ad oggi non è stata stipulata alcuna convenzione AIB 2021 tra la Regione Sicilia e il CNVVF., per l’assenza di specifiche risorse economiche, in contrasto con quanto previsto dall’art. 24 comma 7 del D.L.vo n. 139/06.

 

Tale condizione rende non compatibile l’attività in questione con gli altri compiti istituzionali, specie di natura operativa che questa amministrazione deve garantire, non potendo potenziare l’ordinario dispositivo di soccorso.

Ciò determinerebbe, fra l’altro, un depotenziamento del dispositivo di soccorso in ambito locale.

Risulta, infine, essere violato con tale turnazione, il riposo settimanale previsto dall’ex art. 35 del DPR n. 3/57.

Nel rimanere in attesa della revoca del provvedimento emanato con nota prot. n. 23869 del 15.06.2021, si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro.

NUOVA LETTERA SU CAMPAGNA AIB 2021-unito