DISPENSA TEMPORANEA DAL SERVIZIO. LA UIL PA VVF TARANTO CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

CONTAGI COVID-19
CONTAGI COVID-19

Egregio,

La scrivente ha appreso che è stata inviata ad alcuni Vigili del Fuoco una e-mail come di seguito riportata: “Si comunica che il CSE (omissis) ha comunicato di essere in sorveglianza sanitaria, come confermato dal medico incaricato di questo Comando. La S.V. se ha avuto stretti contatti, sempre su indicazione del nostro medico, deve informare il proprio medico di base e comunicare su questo indirizzo mail le prescrizioni ricevute. Si prega, inoltre, di dichiarare, con lo stesso mezzo, di aver preso visione del contenuto della presente mail.”

Il Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con disposizione 6612 del 26-03-2020 in tema di “dispensa temporanea della presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione al rischio” stabilisce che:

“i provvedimenti da adottare per ciascun dipendente sono affidati ai “responsabili di livello dirigenziale degli uffici di appartenenza (omissis) secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti”; – i dirigenti responsabili delle strutture del Corpo nazionale, avvalendosi del parere formulato dai medici del servizio sanitario del C.N.VV.F., che a loro volta si atterranno alle indicazioni che saranno impartite su tale specifico argomento dall’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, individuano il personale che ritengono di dover dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio

che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o per il rischio di insorgenza di complicanze connesse all’eventuale contagio di Covid-19;

– i medesimi dirigenti, in presenza dei presupposti di cui al periodo precedente adottano il motivato provvedimento di dispensa temporanea dal servizio, individuandone in accordo con il medico del servizio sanitario del C.N.VV.F, la durata, entro un massimo di 14 giorni, sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità della struttura; il provvedimento di dispensa è reiterabile nei riguardi del medesimo dipendente, sempre secondo la suddetta disciplina.”

Si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare la S.V. per garantire l’osservanza delle disposizioni in precedenza evidenziate.