COVID-19. LA UIL PA VVF EVIDENZIA LA NON COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E RICHIEDE OPPORTUNI PROVVEDIMENTI

Egregi,
facendo riferimento alle circolari ministeriali prot.n.6336 e 6327 che forniscono indicazioni connesse alle modifiche normative introdotte dal recente Decreto Legge del 17.03.2020, questa Organizzazione Sindacale fa rilevare la non completezza delle informazioni ivi contenute, con conseguente maggior rischio per la salute del personale Vigili del Fuoco.

Pur riconoscendo lo sforzo dell’Amministrazione nel volere fornire puntualmente i necessari indirizzi al personale, si segnala quanto di seguito riportato:

 in entrambe le circolari non si fa riferimento all’art 87, comma 6 del DL n.18/2020 nel quale si prevede che “il personale … del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti”. In merito si segnala che la dispensa del personale può rendersi necessaria:

o per interesse del lavoratore, nel qual caso opera pienamente l’art.37 del DPR 3/57 o per decisione dell’amministrazione (ad esempio per contenere il numero di unità in servizio al
fine di limitare la diffusione del virus), nel qual caso l’applicazione del citato art.37 necessiterebbe di direttive puntuali da parte dell’Amministrazione evitando in tal modo che i dirigenti territoriali adottino provvedimenti disomogenei, come già peraltro avviene.

la definizione di “contatto stretto” prendendo a riferimento il “caso confermato” è oggettivamente poco conservativa ai fini della tutela della salute del Vigile del Fuoco, visto che nei territori più colpiti dal contagio il tampone non viene eseguito, molte volte, neanche sugli asintomatici non ospedalizzati. Pertanto, si chiede di riconsiderare le procedure per il lavoro sicuro, estrapolando il concetto di “contatto stretto” anche ai casi di “contatto probabile” e “contatto sospetto”. Solo in tal modo si ritiene di possa ottenere una migliore gestione della sicurezza del lavoro all’interno delle sedi di servizio.

 Dalle notizie raccolte sul territorio, si apprende che alcune sedi VVF vengono di fatto chiuse per la messa in quarantena del personale al verificarsi di un “contatto” (stretto o meno) con un caso positivo (Sede del comando provinciale di Cosenza, Distaccamento di Crema), mentre in altre, in analoghe circostanze, si continua ad operare anche in virtù della previsione di cui all’art.7 comma 1 del DL n.14 del 09/03/2020.

 Per il personale eventualmente richiamato in servizio ai sensi del citato art.7, la nota 6336 prevede l’uso precauzionale di una mascherina chirurgica durante l’attività lavorativa: provvedimento precauzionale che difficilmente può essere garantito per 24 ore continuative di servizio. In ogni caso non sono fornite indicazioni su quante volte il lavoratore dovrà sostituire la mascherina.

 In materia di disciplina per la ripresa dell’attività lavorativa da uno stato di malattia, non sono previsti provvedimenti specifici per le seguenti condizioni estremamente delicate per le quali sarebbe, invece opportuno, per maggior sicurezza del lavoratore, individuare un periodo di quarantena precauzionale, ad avvenuta scomparsa dei sintomi:

– Sintomatici senza contatto stretto con caso a rischio
– Sintomatici a contatto stretto con caso a rischio senza essere stati sottoposti a tampone

Inoltre, in materia di procedura per l’igienizzazione di luoghi esterni emanata con nota DCEMER 7993 del 19 marzo, si richiama l’opportunità di accertare che venga applicata in maniera puntuale e quotidiana nelle sedi di servizio, quale forma aggiuntiva di tutela della salute del personale.

Infine, in riferimento alla modalità di prestazione del lavoro agile, si chiede di puntualizzare e richiamare taluni dirigenti territoriali alla corretta applicazione della norma, ovvero che tale modalità di lavoro si deve svolgere presso la propria abitazione anche al fine di diminuire i contatti lavorativi in questo momento di emergenza sanitaria, e non può essere utilizzata per inviare il personale presso altre strutture esterne al CNVVF.

Oltre alle suddette segnalazioni e richieste di precisazioni, la scrivente vuole ancora una volta evidenziare l’adozione, da parte di alcune Direzioni regionali o Comandi provinciali -che evidentemente considerano la propria sede di servizio come un territorio autonomo- di provvedimenti divergenti rispetto alle indicazioni fornite dall’ Amministrazione centrale.

Preghiamo, quindi, le SS.LL, al fine di non esasperare gli animi del personale più di quanto stia facendo questa condizione di emergenza, di richiamare tutti i Dirigenti al rispetto delle normative e delle indicazioni centrali, distogliendo gli stessi dall’adozione, in via del tutto impropria, di provvedimenti che stanno indebolendo la catena di comando e mettendo a repentaglio la salute di centinaia di lavoratori oltre che del dispositivo di Soccorso Tecnico Urgente.

In attesa di un gradito riscontro, si inviano cordiali saluti

2020.03.23 Circolari ministeriali prot.n. 6336 e 6327_Richiesta precisazioni ed opportuni provvedimenti_